Quando devo fare la revisione?
La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione.
Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale.
Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori.
La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).
Dove si fa la revisione?
La revisione può essere effettuata presso gli uffici della motorizzazione o presso le officine autorizzate dal ministero dei Trasporti.
Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione.
In caso di esito negativo ci sono due possibilità:
Cosa si intende quando si parla di revisione straordinaria?
Si parla di revisione straordinaria di un veicolo quando viene disposta dagli uffici della motorizzazione a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione.
Altro caso quello nel quale sempre gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti.
La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria. Naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata.