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Veicoli di Importazione



Se volete trasferire in Italia un'auto o una moto acquistata all'estero, è indispensabile essere in possesso dell'originale (o copia conforme) della carta di circolazione estera da depositare presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
 

>> Immatricolazione di VEICOLI NUOVI di provenienza UE

Per i veicoli di provenienza UE non si provvede a collaudo tecnico e le procedure di immatricolazione sono semplificate.

Dal 1° gennaio 1996 per i veicoli privati (cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre quello del conducente) è divenuta obbligatoria l'omologazione UE, che è valida in tutti gli Stati membri.

Se si acquista in uno Stato membro un veicolo nuovo con omologazione UE, si può immatricolarlo in un altro stato membro senza che sia necessario sottoporre il mezzo ad alcuna prova di collaudo circa le sue caratteristiche tecniche. Anche nel caso di acquisto di un veicolo nuovo che non è dotato di omologazione UE ma di omologazione nazionale, l'immatricolazione ha luogo senza particolari formalità.

Se invece l'omologazione nazionale è stata ottenuta nello Stato in cui si procede all'acquisto e non in quello di destinazione, si deve soltanto richiedere al rappresentante del costruttore nello Stato di destinazione un certificato attestante che il veicolo è simile al tipo omologato nello Stato di destinazione, salvo che per alcuni dettagli (ad esempio è a tre e non a cinque porte) che non incidano sulla sicurezza: l'immatricolazione sulla base di tale documento deve essere immediatamente concessa.


>> Immatricolazione di VEICOLI USATI di provenienza UE

I veicoli usati, quelli, cioè, immatricolati in via definitiva con targa civile in uno stato membro della UE, dal momento che sono già stati autorizzati a circolare in un paese comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro stato della Comunità.

L'immatricolazione in Italia costituisce, pertanto, una reimmatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall'autorità del paese da cui il veicolo proviene.

In base a recenti disposizioni non è più necessario sottoporre il veicolo usato all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo) previsti dall'art. 75 del C.d.S se dalla documentazione risulta la validità dell'ultimo controllo tecnico effettuato all'estero. Se quest'ultimo, invece, è scaduto di validità il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova.

Quindi lo Stato di destinazione può esigere un controllo tecnico solo se questo è previsto, alle stesse condizioni e in circostanze analoghe (ad esempio in ragione dell'età del veicolo) per i veicoli già immatricolati nel suo territorio. Come regola generale è da tenere presente che gli Stati membri non possono opporsi all'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in altro Stato membro se non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed alla vita delle persone o per esigenze imperative che spetta loro precisare e motivare.

Tuttavia tale favorevole trattamento subisce delle deroghe nei seguenti casi particolari:

  • veicoli provenienti da paesi terzi e immatricolati in altro Stato della UE prima della richiesta di immatricolazione in Italia.
    In questo caso, se dalla documentazione prodotta risulta che la precedente immatricolazione è avvenuta in deroga alle direttive comunitarie in materia di omologazione e caratteristiche tecniche e di sicurezza, è molto probabile che la Motorizzazione richieda un esame tecnico molto più approfondito;

  • veicoli cancellati dal P.R.A. in Italia, esportati e immatricolati in altro Stato e per i quali si richiede la reimmatricolazione in Italia.
    In questo caso se la precedente cancellazione è avvenuta "per esportazione", la reimmatricolazione potrà essere eseguita senza difficoltà. Se, invece, la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta "per demolizione" la reimmatricolazione sarà subordinata alla verifica della esistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza in vigore al momento della richiesta di reimmatricolazione in Italia.

    Tale verifica sarà eseguita dalla Motorizzazione. Se la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta "per rottamazione", godendo quindi degli incentivi statali, la reimmatricolazione verrà bloccata e il caso segnalato alla Guardia di Finanza.

>> Immatricolazione di un autoveicolo importato da un paese EXTRACOMUNITARIO

Vi rientrano i casi di autovetture, anche nuove di fabbrica, non munite, però, dalla casa costruttrice di dichiarazione di conformità ad un tipo omologato in Italia in quanto non destinate al mercato italiano.

In questi casi per poter essere immatricolato il veicolo d'importazione deve essere prima sottoposto a collaudo da parte della Motorizzazione Civile, in modo da ottenerne l'autorizzazione alla circolazione in Italia.

Se, però, il veicolo può essere ritenuto assimilabile ad un tipo omologato in Italia, allora è sufficiente un controllo della sua corrispondenza al tipo omologato relativamente alle caratteristiche essenziali. Si fa anche riferimento a quanto dichiarato dal costruttore (ad es. rispondenza di determinati dispositivi alla normativa UE) o, in sua vece, da altro soggetto debitamente autorizzato.

Deve essere cura dell'interessato produrre tutta la documentazione volta a facilitare e snellire la procedura di immatricolazione.

Il primo passo da compiere è, quindi, quello di recarsi, munito del certificato di origine rilasciato dalla fabbrica costruttrice e, qualora sia possibile, della dichiarazione di rispondenza alle norme UE rilasciata dal costruttore, presso gli uffici della Motorizzazione Civile che, a seconda dei casi, procederanno ad un controllo tecnico effettivo oppure semplicemente documentale sul veicolo e, in caso di esito positivo, provvederanno a restituire all'utente la documentazione, completa del proprio visto, e a rilasciare targhe e carta di circolazione, come per ogni nuova immatricolazione.


>> Iscrizione al P.R.A.

fotocopia della carta di circolazione dello Stato estero di provenienza del veicolo;

  • copia della carta di circolazione italiana ("velina")
  • fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente
  • certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato

atto di vendita, in doppio originale, con firma del venditore e dell'acquirente, autenticata presso gli uffici del Consolato che svolgono funzioni notarili e sono considerati territorio italiano all'estero. In caso di autentica effettuata presso i notai esteri, è necessario il preventivo deposito presso un notaio esercente o negli archivi notarili degli atti rogati all'estero, prima di farne uso nel territorio nazionale;

oppure

dichiarazione unilaterale di vendita redatta sul mod. NP-2 (stampato per la presentazione al P.R.A. di questa pratica), autenticata dal notaio, indicando il numero della targa estera e la sigla automobilistica dello Stato di provenienza

oppure

solo nel caso di veicoli importati dagli stessi soggetti già intestatari all'estero del veicolo dichiarazione di proprietà autenticata da notaio, specificando che il veicolo non è iscritto in altro P.R.A. e non è sottoposto a vincoli o gravami soggetti a trascrizione.

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